scissione parziale con riduzione di capitale


 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

05.09.2001

 

In un caso di scissione parziale con costituzione di nuova società, la società scissa può ridurre il capitale?

 

La società che deve scindersi ha un capitale di 100 e un patrimonio netto di 1000.

Con la scissione crea una nuova società alla quale trasferisce un ramo di azienda del valore di 500.

A seguito della scissione la società scissa e la beneficiaria avranno capitale 50 e patrimonio netto  500.

 

In dottrina si riconosce l'ammissibilità  di tale riduzione, quale ulteriore ipotesi di riduzione da aggiungersi a quelle previste dagli artt. 2445 e 2446, c.c.

 

Aggiungerei che:

-          la riduzione è comunque (almeno nel mio caso) giustificata da una limitazione delle attività della società scissa con conseguente modifica dell'oggetto sociale;

-          nessun danno può derivarne per i creditori sociali i quali, oltre alla facoltà di opporsi, sono tutelati dalla responsabilità solidale delle due società ex art. 2504 decies, c. 2, c.c.

 

 


 

Guido Falqui-Massidda

gfalquimassidda@notariato.it

05.09.2001

 

L'operazione prospettata è pacificamente ritenuta ammissibile.

 

La scissione parziale con riduzione di capitale è anzi la situazione normale, come è confermato dalla previsione della tutela dei creditori sociali (che non avrebbe ragion d'essere se la riduzione avvenisse con l'imputazione di riserve disponibili, delle quali la società che si scinde può fare ciò che ritiene opportuno senza che i creditori abbiano ragione di dolersi).

 

In definitiva, in caso di riduzione del capitale susseguente alla scissione parziale si applicherà in toto la disciplina della scissione e non quella della riduzione del capitale per esuberanza (quindi due mesi e non tre per l'opposizione dei creditori sociali).